Foto Vox Canora
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Statuto dell'associazione "CORO VOX CANORA"

Definizione, scopi e attività

art. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita l'associazione corale e culturale Coro "Vox Canora", con sede associativa presso la parrocchia di San Leonardo in Parma; la sede associativa potrà essere spostata, sempre nella provincia di Parma, senza la necessità di variare il presente Statuto.

art. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
  1. L' associazione ha carattere amatoriale e non ha scopo o fini di lucro;
  2. l' associazione è apartitica, e rifugge da ogni discriminazione politica, religiosa o razziale;
  3. l' associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciali per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi;
  4. non è consentita in alcun modo la remunerazione degli Associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l'assegnazione di utili;
  5. eventuali utili conseguiti dall'associazione potranno tuttavia costituire rimborso totale o parziale delle spese sostenute per svolgere l'attività associativa, purché comprovate a pié di lista e autorizzate, per ammortamento impianti, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.
art. 3 - SCOPI E FINALITA'
  1. L'associazione intende inquadrare la propria attività nell'ambito e secondo le modalità delle associazioni di promozione sociale e della legge quadro sul volontariato, e più precisamente intende avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri aderenti per il conseguimento di finalità di carattere culturale, sociale e civile;
  2. l'associazione si propone di mantenere vivo e diffondere il canto corale in tutte le sue espressioni di interesse artistico e storico. A tal fine essa si propone di realizzare iniziative atte alla diffusione e alla rappresentazione del canto corale, al suo approfondimento e al suo sviluppo, di promuovere, di gestire o di partecipare a manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi di canto corale, di favorire la collaborazione, la conoscenza, e lo scambio di esperienze tra persone amanti del canto corale e tra associazioni affini, sia italiane che estere;
  3. l'associazione potrà promuovere, organizzare o partecipare a spettacoli rivolti alla generalità, pubbliche esecuzioni, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento e di approfondimento, seminari, corsi preparatori all'attività corale;
  4. l'associazione potrà, ove possibile, curare in proprio o in collaborazione con altri organismi, la pubblicazione e/o la diffusione di pubblicazioni a carattere didattico-corale, edizioni discografiche, edizioni musicali;
  5. l'associazione potrà promuovere ogni altra iniziativa idonea a perseguire gli scopi istituzionali e rivolta a potenziare la sua attività;
  6. l'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;
  7. l'associazione potrà partecipare quale socio o membro ad altri organismi, enti o associazioni aventi scopi analoghi.

Figure associative

art. 4 - TIPOLOGIA DEGLI ASSOCIATI E ISCRITTI
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Sono previste quattro (4) categorie di Soci o Associati:
  1. Corista (o iscritto semplice): sono tutti coloro che partecipano e contribuiscono in ogni modo e forma all'attività dell'associazione senza diritto di partecipazione all'Assemblea dei Soci.
  2. Socio Corista: è colui che partecipa in modo continuativo all'attività musicale ed organizzativa dell'associazione e previa domanda di ammissione alla stessa, come previsto dall'art 5 , è ammesso e versa la quota associativa, stabilita annualmente dall'assemblea dei Soci.
  3. Socio Sostenitore: è colui che non partecipa all'attività musicale, ma eventualmente partecipa a quella organizzativa dell'associazione e delle sue attività connesse. E' ammesso, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, chi versa un contributo annuale maggiore della quota associativa fissata.
  4. Socio Onorario: è colui che non partecipa all'attività musicale, possono essere persone Enti pubblici e/o privati, Istituti, Accademie etc. che versano una quota annua non inferiore a quella associativa annuale, salvo specifiche deroghe decise dal Consiglio Direttivo.
art. 5 - MODALITA' DI ADESIONE
  1. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione di tutti gli Associati, previa domanda dell'interessato, senza fare distinzioni di sesso, credo religioso, etnia e convinzioni politiche, e stabilisce le quote associative annuali per tutte le tipologie di Associati.
  2. L'ammissione avverrà con il versamento della quota annuale e con il rilascio della relativa ricevuta.
art. 6 - ESCLUSIONE E RECESSO
  1. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione e per decesso.
  2. Il recesso da parte del Socio deve essere comunicato con richiesta scritta al Presidente e/o al Direttore Artistico.
  3. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio direttivo per mancato pagamento della quota associativa per almeno un anno, quando venga riscontrato un comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione o suscettibile di arrecare danno materiale e/o morale alla stessa; quando vengano riscontrate violazioni degli obblighi statutari.
  4. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione del Socio, devono essere contestati in Consiglio Direttivo gli addebiti che allo stesso vengono mossi in forma scritta, consentendo la facoltà di replica al socio stesso, sempre in forma scritta.
  5. Il socio receduto, escluso o gli eredi di un deceduto, non hanno diritto alla restituzione della quota o delle quote associative versate, né di ricevere nessuna quota del patrimonio sociale.
art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
  1. I Soci hanno il diritto:
    1. di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, fatto salvo eventuali contingenti necessità artistico-tecniche di competenza del Direttore Artistico;
    2. di partecipare all'assemblea del Soci con diritto di voto;
    3. ad accedere alle cariche associative.
  2. I Soci hanno il dovere:
    1. di osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e/o dal Consiglio Direttivo;
    2. di mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
    3. di versare annualmente la quota associativa.
  3. I Coristi e tutte le categorie di Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, del patrimonio né di altri cespiti di proprietà dell'associazione. I doveri valgono per tutte le categorie di Soci, mentre per i diritti di ogni categoria si rimanda alle specifiche prerogative espresse nell'art. 4A, 4b, 4c, 4d.

Organi istituzionali e loro funzionamento

art. 8 - ORGANI ISTITUZIONALI
Sono organi dell'associazione:
  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente;
  3. il Consiglio Direttivo.
art. 9 - ORGANI AMMINISTRATIVI ED ARTISTICI
Sono organi amministrativi:
  1. il Consiglio Direttivo;
  2. il Presidente del Consiglio Direttivo, nonché presidente dell'associazione;
  3. il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  4. il Segretario del Consiglio Direttivo;
  5. il Tesoriere.
Sono organi artistici:
  1. il Direttore Artistico.
art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI
E' formata da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ogni socio dispone di un solo voto. E' ammesso il voto per delega.
Sono prerogative dell'Assemblea:
  1. l'elezione del Presidente con scrutinio segreto;
  2. l'elezione del Consiglio Direttivo con scrutinio segreto;
  3. l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ogni esercizio finanziario;
  4. la delibera di modifiche al presente Statuto;
  5. la delibera dell'eventuale scioglimento dell'associazione;
  6. indicare e delineare gli orientamenti dell'associazione;
  7. nominare e/o revocare il mandato del Direttore Artistico del coro;
  8. stabilire la quota associativa annuale.
L'assemblea viene convocata dal Presidente in carica e si riunisce almeno due volte all'anno generalmente nei primi quattro (4) mesi dell'anno sociale ed entro quattro (4) mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario che ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza di questi, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi dal membro anziano del Consiglio direttivo.
L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti presenti e rappresentati.
L'assemblea può essere inoltre convocata in seduta straordinaria su richiesta di un quarto dei Soci ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
L'assemblea è convocata per affissione di apposito "avviso di convocazione" in bacheca presso la sede associativa, con almeno un mese di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di comunicazione idonea a raggiungere il Socio.
Il Direttore Artistico partecipa di diritto alle riunioni delle assemblee, ma senza diritto di voto.

art. 11 - IL PRESIDENTE
Il Presidente viene nominato dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni con mandato non contemporaneo in termini di tempo e durata con quello del Direttore Artistico. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché tutti i poteri che gli venissero delegati dal Consiglio Direttivo ed esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
  1. convoca il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei Soci, presiedendoli e proponendo le materie da rispettare nelle rispettive adunanze;
  2. firma gli atti e quanto occorre per l'esecuzione degli stessi che vengono deliberati;
  3. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora lo si renda necessario;
  4. sovrintende al buon funzionamento della Associazione;
  5. adotta in via d'urgenza i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo; tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile;
  6. esercita i poteri delegati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto;
  7. nomina i procuratori speciali, avvocati e procuratori alle liti.
In caso di mancanza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o il Segretario o il Socio più anziano, la cui firma costituisce prova di fronte a terzi della mancanza o impedimento del Presidente.

art. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle volontà espresse dall'assemblea. Ne fanno parte i Soci eletti dall'Assemblea in regola con il pagamento della quota annuale. E' formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore ad undici compreso il Presidente. Il Consiglio viene nominato dall'Assemblea dei Soci, fra i Soci medesimi. I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea al cui ordine del giorno deve essere posta la sostituzione del consigliere cessato; il Socio eletto in sostituzione del consigliere cessato, dura in carica fino al allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Direttivo decade automaticamente ed è sciolto. Entro il termine di sei mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, o dal membro più anziano del Consiglio. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.

art. 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge e di Statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio spetta:
  1. la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi e scopi sociali dell'Assemblea;
  2. la nomina del Presidente, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea, del Vice Presidente, del Segretario, e del Tesoriere, tutte persone fisiche differenti;
  3. l'ammissione di nuovi Soci nell'Associazione;
  4. la predisposizione annuale entro il 30 novembre del bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
  5. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
  6. i ricorsi, le azioni giudiziarie e le liti attive e passive, nonché le relative transazioni;
  7. tutte le convenzioni attinenti le attività dell'Associazione;
  8. la nomina dei preposti ad intrattenere rapporti con gli Istituti di credito;
  9. le eventuali modifiche di Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  10. qualsiasi altro atto afferente al governo dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri; il Presidente e/o il Consiglio può delegare anche a Soci non appartenenti al Consiglio il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione e a favore della medesima.

art. 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dal membro più anziano del Consiglio.
Il Consiglio si raduna di norma in seduta ordinaria sei (6) volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compone. I membri del Consiglio decadono automaticamente dopo due (2) assenze consecutive senza giustificato motivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. I verbali delle deliberazioni del Consiglio, redatti dal Segretario o da altro membro del Consiglio, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Il Direttore Artistico può partecipare su invito del Consiglio Direttivo o del Presidente, eventualmente su sua espressa richiesta per comunicazioni di carattere artistico. Il Direttore Artistico non ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo.

art. 15 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

art. 16 - IL SEGRETARIO
Il Segretario svolge funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento dell'Associazione.
Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali delle assemblee, del Consiglio nonché del libro dei Soci dell'Associazione.
Il Segretario ha inoltre la responsabilità della conduzione amministrativa dell'Associazione, cura il disbrigo delle pratiche correnti, della corrispondenza e della conservazione della documentazione.

art. 17 - IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene regolare e idonea documentazione, nonché una corretta contabilizzazione. Redige i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

art. 18 - IL DIRETTORE ARTISTICO
E' Direttore artistico il Maestro pro tempore del coro e risponde direttamente al Consiglio Direttivo.
Ha facoltà di scegliere liberamente la linea artistica del repertorio.
Può promuovere iniziative culturali e/o manifestazioni per accrescere la conoscenza musicale dei coristi. In accordo con il Consiglio Direttivo concorda iniziative, partecipazioni a manifestazioni, concerti, concorsi atte alla divulgazione della musica vocale in genere.
L'incarico attribuito al Direttore Artistico verrà retribuito con un compenso forfettario quale rimborso spese, da stabilirsi di anno in anno dal Consiglio Direttivo, in relazione alle entrate ed alla disponibilità economica dell'Associazione.

Organi istituzionali e loro funzionamento

art. 19 - PATRIMONIO ED ENTRATE FINANZIARIE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  1. l'ammontare delle quote associative annuali;
  2. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  3. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  4. da eventuali lasciti o donazioni.
Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni mobiliari ed immobiliari, legati ed erogazioni espressamente destinate al suo incremento da parte di quanti intendono contribuire al potenziamento dell'Associazione.
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da: versamenti effettuati da soci, versamenti effettuati dagli iscritti, contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche e/o private o di organismi internazionali; eventuali erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche e/o giuridiche; eventuali introiti commerciali provenienti dalla divulgazione di propri prodotti musicali quali concerti, incisioni, videoregistrazioni pubblicazioni e quant'altro; eventuali introiti provenienti da sponsorizzazioni, abbinamenti, pubblicità e da iniziative promozionali. I contributi, erogazioni, donazioni e lasciti da chiunque effettuati, dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

art. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L' esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Esso viene chiuso al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta (90) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall'assemblea entro i successivi trenta (30) giorni.
Viene fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali.
Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Statuto e regolamento interno

art. 21 - MODIFICA DELLO STATUTO
Le norme del presente Statuto possono essere modificate su proposta scritta e sottoscritta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto (1/4) dei Soci, esclusivamente dall'assemblea dei Soci.
In sede di modifiche statutarie, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei partecipanti.

art. 22 - REGOLAMENTO INTERNO
Le disposizioni di attuazione del presente Statuto, le procedure, i tempi e le modalità di funzionamento sono stabiliti dal Regolamento interno. Il Regolamento è formulato e approvato dal Consiglio Direttivo e può essere modificato soltanto dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta.

Scioglimento e devoluzione dei beni

art. 23 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione è costituita senza limitazioni di durata.
Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi (2/3), può proporre all'Assemblea dei Soci lo scioglimento dell'Associazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi sociali.
In caso di scioglimento dell'Associazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.
Verificandosi le circostanze per cui, ai sensi degli artt. 26, 27, 28 del codice civile, si rendesse necessaria l'estinzione o la trasformazione dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad organismi od enti aventi scopi analoghi.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà custodito per un massimo di cinque (5) anni da un notaio, o persona super partes, scelto dal Consiglio Direttivo in sede di scioglimento che si impegnerà a destinarlo, concordemente, ad organizzazioni che eventualmente si ricostituiscano nelle veci della suddetta, che abbiano scopi sociali analoghi alla Associazione "Coro Vox Canora" e che riprendano nel proprio statuto le disposizioni del presente articolo.
Qualora tale condizione non si verifichi entro cinque (5) anni dallo scioglimento, il patrimonio suddetto potrà essere affidato in uso ad Associazioni con scopi statutari simili e secondo le specifiche competenze in materia di attività e di cultura musicale.

art. 24 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

art. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Parma o persona di medesima competenza da lui designata.

Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Parma, con il numero 3607, in data 4 marzo 2011.